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Ormai dovrebbe essere chiaro: comunicare online è un lavoro vero e proprio e chi lo pratica deve rispettare determinate norme di diritto, ma c’è ancora chi se ne infischia apertamente, o almeno ci prova. È scoppiato in questi giorni lo scandalo “ Carlitadolce coronavirus ”, che ha visto protagonista la nota Influencer partenopea. Nata proprio come green youtuber, è stata tra le prime a “spignattare”, diffondendo online l’ecologia ma anche informazioni non sempre corrette. Oggi vende prodotti bio sul suo shop online e a quanto pare continua con la disinformazione.

A dirla tutta, il fenomeno riguarda un vasto numero di imprenditori o presunti tali che in questi giorni si stanno dando un gran da fare con le vendite online, a suon di pubblicità ingannevole.

Cosa è successo nel caso Carlitadolce Coronavirus?

La situazione coronavirus in Italia spinge molte persone a cercare ogni rimedio possibile per prevenire l’infezione da COVID-19. In questa situazione c’è chi vende prodotti, ricette e rimedi presunti antivirali o antibatterici, mascherine fatte a mano e DIY di ogni genere.

Nel caso specifico, Carlitadolce ha pubblicizzato su Carlitashop e su Instagram alcuni prodotti cosmetici a base di Olio di Tea Tree e Olio di Manuka, evidenziandone le proprietà antibatteriche e antivirali in grado di scongiurare l’infezione da coronavirus. Peccato solo che questi ingredienti proprio non servano a nulla contro il virus e dichiarare il contrario configuri un classico caso di pubblicità ingannevole.

Non solo, ma la vlogger avrebbe anche pubblicizzato con lo stesso metodo fraudolento un integratore in grado, a suo dire, di migliorare le difese immunitarie. Insomma, affermava tra le righe ma non troppo la capacità di questo prodotto di proteggere l’organismo dal contagio. L’AGICOM – Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato – ha quindi aperto un procedimento amministrativo nei confronti di Carlitadolce.

Carlitadolce-foto

Il caso Carlitadolce coronavirus entra nel diritto della pubblicità come caso di scuola a tutti gli effetti. Anche se non è un precedente vincolante, perché non è una sentenza e in Italia non abbiamo questo istituto, farà da apripista a nuovi provvedimenti e potrebbe influenzare la futura giurisprudenza in merito.

L’Agenzia ha dato un chiaro orientamento per intervenire in casi simili. Condanna apertamente la pubblicità che sfrutta lo stato di allarme del consumatore dovuto all’emergenza sanitaria, spingendolo ad acquisti d’impulso che in condizioni normali non avrebbe fatto. Cito testualmente il provvedimento:

Carlitadolce-coronavirus-sentenza-PDF
A fine articolo il testo completo del provvedimento scaricabile.

Cosa succederà ora a Carlitadolce?

L’AGICOM ha disposto la rimozione immediata della pubblicità ingannevole. Se questo non verrà fatto, Carlitadolce dovrà sborsare una sanzione amministrativa che può variare dai 10.000 € ai 5.000.0000 €.

Significa che è stata condannata penalmente? Che è una pregiudicata? Che andrà in galera? No. Per fortuna o per disgrazia, i giudici della giurisdizione penale hanno casi più importanti da decidere.
L’AGICOM ha emanato una sospensiva: significa che impone all’azienda di sospendere l’attività di pubblicità ingannevole. A Carlita spetta la multa solo nel caso in cui non provveda alla rimozione della stessa.

Carlitadolce condannata per pubblicità ingannevole si lamenta sui social dell’ingiustizia subita e delle “persone invidiose”. Neanche a dirlo, però, la pubblicità è già stata prontamente rimossa.

Il caso Carlitadolce e coronavirus è l’unico?

La speculazione sugli effetti antibatterici di determinati prodotti “ecobio” è un fenomeno che su internet precede di anni l’infezione da coronavirus. In questo periodo però (soprattutto sui social) la truffa-contagiosa non risparmia neanche brand cosmetici con un certo seguito in Italia.

Già il mese scorso, infatti, vi avevo parlato su Instagram della speculazione di un altro brand sull’ansia da Coronavirus. Il profilo Instagram in questione pubblicizzava prodotti con meno del 60% di alcol (dose indicata dall’OMS come efficace), suggerendo che la presenza di tea tree avrebbe compensato la mancanza di alcol, fungendo da disinfettante.
Oltre a questo, raccontava sui social una “spedizione gratuita per il kit coronavirus”. Alla fine, però, era la solita “spedizione gratuita per ordini superiori a n €” che avevano sempre avuto sul sito.

Gli esempi sono infiniti:

  • Mascherine colorate in stoffa, la cui unica efficacia è strappare like sui social.
  • “Corsi/film online gratuiti per tutti gli italiani in quarantena” che alla fine sono i soliti abbonamenti di prima.
  • Disinfettanti mani omeopatici agli estratti di erbe, perfetti per i neonati e così via…

Come dico sempre ai miei studenti di comunicazione: ricordiamoci dove finisce lo storytelling e dove inizia il balle-telling. Altrimenti sono cactus amari e multe salate!

Quando possiamo ritenere ingannevole una pubblicità?

Secondo l’art. 2 del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 “Pubblicità Ingannevole”, si definisce pubblicità ingannevole:

qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente;”

Per determinare se la pubblicità è ingannevole, secondo lo stesso decreto, se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo:

a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;

b) al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti;

Insomma, anche le condizioni di vendita e le spese di spedizione è da considerare ai fini della valutazione della pubblicità ingannevole.

Come si segnala la pubblicità ingannevole?

Se navigando online ti imbatti in un caso di pubblicità ingannevole, puoi segnalarlo:

  • Tramite posta ordinaria inviando una lettera di segnalazione a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
  • Puoi anche mandare una e-mail con validità di raccomandata alla PEC protocollo.agcm@pec.agcm.it
  • Infine, puoi compilare il modulo on line sul sito di Agicom, che trovi linkato a fine articolo.

Spero che questo articolo ti sia stato utile e ti lascio i link al provvedimento, al sito di Agicom. Aggiungo anche un articolo in cui parlo di Greenwashing, un tema molto simile a questo.

Link utili

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